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Esecuzione di un MAE Basato su una Decisione Pronunciata in Absentia

Motivi di Non Esecuzione Facoltativa Previsti dall’Articolo 4 bis

L’articolo 4 bis della Decisione Quadro sul Mandato d’Arresto Europeo (MAE) regola i casi in cui il ricercato è stato condannato in absentia. L’esecuzione del MAE può essere rifiutata solo se non sono soddisfatte alcune condizioni chiave:

  • Citazione e notifica: La persona deve essere stata informata in modo efficace sulla data e luogo del processo.
  • Difesa incaricata: Un legale deve aver rappresentato l’interessato durante il processo.
  • Diritto a un nuovo processo: Deve essere garantita la possibilità di un nuovo processo o di un ricorso.
  • Notifica postuma: L’interessato deve ricevere una notifica adeguata e informazioni sui termini per un eventuale ricorso.

Queste garanzie assicurano il rispetto dei diritti fondamentali del ricercato.


Sentenze della Corte di Giustizia sull’Articolo 4 bis

Le sentenze della Corte di Giustizia hanno chiarito l’interpretazione e l’applicazione delle norme relative alle decisioni in absentia:

  • Causa C-271/17 PPU Zdziaszek: Se le informazioni del MAE non dimostrano il rispetto delle condizioni previste, l’autorità dell’esecuzione può rifiutare l’esecuzione.
  • Causa C-399/11 Melloni: Gli Stati membri non possono imporre requisiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall’articolo 4 bis.
  • Causa C-416/20 PPU TR: La mancata comparizione per scelta del ricercato non giustifica automaticamente il rifiuto del MAE.

Queste sentenze rafforzano l’armonizzazione delle normative nell’UE.

Obblighi e Procedure per gli Stati Membri

Gli Stati membri hanno l’obbligo di garantire che le decisioni in absentia rispettino standard giuridici uniformi. In particolare:

  • Interpretazione uniforme: I termini come “citato personalmente” e “di fatto informato” devono essere intesi in modo coerente nell’UE.
  • Compilazione del MAE: Le autorità emittenti devono fornire informazioni dettagliate e accurate, evitando ritardi o richieste di chiarimenti.

Queste procedure rafforzano la fiducia reciproca tra gli Stati membri.

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