Motivi di Non Esecuzione Facoltativa Previsti dall’Articolo 4 bis
L’articolo 4 bis della Decisione Quadro sul Mandato d’Arresto Europeo (MAE) regola i casi in cui il ricercato è stato condannato in absentia. L’esecuzione del MAE può essere rifiutata solo se non sono soddisfatte alcune condizioni chiave:
- Citazione e notifica: La persona deve essere stata informata in modo efficace sulla data e luogo del processo.
- Difesa incaricata: Un legale deve aver rappresentato l’interessato durante il processo.
- Diritto a un nuovo processo: Deve essere garantita la possibilità di un nuovo processo o di un ricorso.
- Notifica postuma: L’interessato deve ricevere una notifica adeguata e informazioni sui termini per un eventuale ricorso.
Queste garanzie assicurano il rispetto dei diritti fondamentali del ricercato.
Sentenze della Corte di Giustizia sull’Articolo 4 bis
Le sentenze della Corte di Giustizia hanno chiarito l’interpretazione e l’applicazione delle norme relative alle decisioni in absentia:
- Causa C-271/17 PPU Zdziaszek: Se le informazioni del MAE non dimostrano il rispetto delle condizioni previste, l’autorità dell’esecuzione può rifiutare l’esecuzione.
- Causa C-399/11 Melloni: Gli Stati membri non possono imporre requisiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall’articolo 4 bis.
- Causa C-416/20 PPU TR: La mancata comparizione per scelta del ricercato non giustifica automaticamente il rifiuto del MAE.
Queste sentenze rafforzano l’armonizzazione delle normative nell’UE.
Obblighi e Procedure per gli Stati Membri
Gli Stati membri hanno l’obbligo di garantire che le decisioni in absentia rispettino standard giuridici uniformi. In particolare:
- Interpretazione uniforme: I termini come “citato personalmente” e “di fatto informato” devono essere intesi in modo coerente nell’UE.
- Compilazione del MAE: Le autorità emittenti devono fornire informazioni dettagliate e accurate, evitando ritardi o richieste di chiarimenti.
Queste procedure rafforzano la fiducia reciproca tra gli Stati membri.