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Quando è Possibile Rinviare una Consegna per Gravi Motivi Umanitari?

Gravi motivi umanitari: cosa prevede la legge

Il differimento della consegna può essere disposto quando esistono ragioni valide che mettono in pericolo la vita o la salute del ricercato. Questo diritto è sancito dall’articolo 23 della Decisione Quadro sul Mandato d’Arresto Europeo (MAE).

  • Motivi di differimento:
    • Pericolo per la salute o la vita del ricercato.
    • Grave malattia cronica che impedisce l’esecuzione della consegna.

L’autorità giudiziaria deve comunicare immediatamente una nuova data all’autorità emittente e completare la consegna entro 10 giorni dalla data concordata.

Giurisprudenza rilevante: i casi principali

  • Causa C-699/21: La consegna può essere temporaneamente sospesa se esiste un rischio per la salute.
    Se il rischio non è eliminabile in tempi ragionevoli, il mandato deve essere rifiutato.

Alternative al MAE in caso di gravi malattie

Nei casi di motivi umanitari permanenti, possono essere considerate soluzioni alternative come:

  • Trasferimento del procedimento nello Stato di esecuzione.
  • Ritiro del MAE da parte dell’autorità emittente.

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