Gravi motivi umanitari: cosa prevede la legge
Il differimento della consegna può essere disposto quando esistono ragioni valide che mettono in pericolo la vita o la salute del ricercato. Questo diritto è sancito dall’articolo 23 della Decisione Quadro sul Mandato d’Arresto Europeo (MAE).
- Motivi di differimento:
- Pericolo per la salute o la vita del ricercato.
- Grave malattia cronica che impedisce l’esecuzione della consegna.
L’autorità giudiziaria deve comunicare immediatamente una nuova data all’autorità emittente e completare la consegna entro 10 giorni dalla data concordata.
Giurisprudenza rilevante: i casi principali
- Causa C-699/21: La consegna può essere temporaneamente sospesa se esiste un rischio per la salute.
Se il rischio non è eliminabile in tempi ragionevoli, il mandato deve essere rifiutato.
Alternative al MAE in caso di gravi malattie
Nei casi di motivi umanitari permanenti, possono essere considerate soluzioni alternative come:
- Trasferimento del procedimento nello Stato di esecuzione.
- Ritiro del MAE da parte dell’autorità emittente.