Applicazione dell’Articolo 4, Punto 7, del MAE
L’articolo 4, punto 7, della Decisione Quadro sul Mandato d’Arresto Europeo (MAE) regola i reati commessi al di fuori del territorio dello Stato membro emittente. Questo articolo si applica nei seguenti casi:
- Reati commessi interamente o parzialmente nel territorio dello Stato membro di esecuzione.
- Reati che non sono perseguibili dallo Stato membro di esecuzione se commessi al di fuori del suo territorio.
Questa norma assicura che il mandato tenga conto delle competenze giuridiche territoriali e delle differenze nelle legislazioni nazionali.
Giurisprudenza di Riferimento sull’Applicazione
La Corte di Giustizia ha chiarito l’applicazione di questo articolo in diverse sentenze:
- Causa C-488/19 JR: L’articolo 4, punto 7, lettera b, non si applica ai casi in cui un MAE è emesso in base a una decisione di uno Stato terzo. La competenza penale di tale Stato è considerata prioritaria rispetto a quella del membro emittente.
- Considerazioni territoriali: Per determinare se un reato è stato commesso “al di fuori del territorio”, si analizza la competenza penale dello Stato terzo.
Queste interpretazioni assicurano un’applicazione uniforme in tutta l’UE.
Impatto delle Norme sull’Esecuzione del MAE
L’esecuzione di un MAE per reati commessi al di fuori del territorio del membro emittente dipende dalla capacità dello Stato di esecuzione di garantire il rispetto delle seguenti condizioni:
- Verifica delle competenze territoriali.
- Conformità con il diritto interno dello Stato di esecuzione.
- Considerazione delle implicazioni diplomatiche con Stati terzi coinvolti.