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Offerta o Messa in Vendita di Stupefacenti nell’Art. 73 TU 309/90

L’offerta e la messa in vendita di stupefacenti, regolamentate dall’Art. 73 del Testo Unico 309/90, costituiscono reati distinti in giurisprudenza. Mentre l’offerta può rappresentare una disponibilità futura, la messa in vendita richiede una disponibilità immediata della sostanza.

Differenza tra Offerta e Messa in Vendita

Secondo la Cassazione (n. 16938 del 2011), la messa in vendita di stupefacenti implica la disponibilità immediata, mentre l’offerta si configura anche solo con una dichiarazione di disponibilità futura. Questo rende l’offerta un reato anche in assenza di immediata consegna.

Requisiti per la Configurazione del Reato di Offerta

La Cassazione (n. 22471 del 2015) stabilisce che l’offerta di stupefacenti costituisce reato, indipendentemente dall’accettazione, purché ci sia effettiva capacità di procacciarsi la droga. È quindi essenziale che l’offerta sia concreta e realizzabile.

Implicazioni Legali e Sanzioni

Il reato di offerta o messa in vendita di stupefacenti è punito con sanzioni severe. La distinzione tra offerta e messa in vendita è fondamentale per determinare la gravità del reato e le pene applicabili.

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