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Esportazione e importazione di stupefacenti Art. 73

L’importazione e l’esportazione di stupefacenti sono reati gravi regolati dall’Art. 73 del Testo Unico 309/90. Questi reati si configurano quando le sostanze attraversano i confini nazionali, anche senza trasporto materiale, rendendoli punibili dalla legge.

Definizione di Importazione ed Esportazione di Stupefacenti

Secondo la Cassazione (n. 6498 del 2021), il reato di importazione si perfeziona al momento dell’accordo tra le parti, anche senza la consegna fisica della sostanza. Questa interpretazione amplia il campo d’applicazione del reato, rendendo punibile anche l’accordo preliminare.

Giurisprudenza e il Principio Garantista

L’approccio secondo cui l’importazione si realizza con l’accordo è stato contestato, poiché non considera adeguatamente il tentativo di reato. Tuttavia, orientamenti successivi (Cassazione n. 27998 del 2011) richiedono che l’imputato abbia acquisito autonomamente la sostanza per configurare la consumazione del reato, riaffermando il principio garantista.

Sanzioni per l’Esportazione e Importazione di Stupefacenti

L’importazione e l’esportazione di sostanze stupefacenti sono sanzionate con pene severe, che variano in base alla quantità e al tipo di droga trasportata, e possono essere aggravate dalla transnazionalità del reato.

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