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Passaggio e spedizione in transito di stupefacenti Art. 73

Il passaggio e la spedizione in transito di stupefacenti attraverso il territorio italiano sono regolati dall’Art. 73 del Testo Unico 309/90. Questa condotta costituisce reato se il corriere è consapevole della natura illecita della sostanza trasportata.

Cos’è il Passaggio o la Spedizione in Transito di Stupefacenti?

Il reato si perfeziona quando la droga entra nel territorio italiano, anche se destinata a uno Stato estero. La giurisdizione spetta al giudice italiano, come confermato dalla Cassazione (n. 34116 del 2007), che individua il reato nel luogo d’ingresso della sostanza.

Riforma del 2006 e Transnazionalità del Reato

Dopo la riforma del 2006, il transito di stupefacenti può essere aggravato dalla transnazionalità, soprattutto quando gruppi criminali organizzati contribuiscono consapevolmente al traffico (Cassazione n. 23896 del 2016). Questo aggravante aumenta le pene previste per i colpevoli.

Sanzioni per il Passaggio e Spedizione in Transito

Il passaggio e la spedizione in transito di stupefacenti sono puniti con pene elevate, in particolare quando vi sono elementi aggravanti come la transnazionalità o il coinvolgimento di organizzazioni criminali.

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