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L’Attenuante della Collaborazione nel Testo Unico sugli Stupefacenti

La ratio del comma 7, art. 73 del T.U. 309/90

Il comma 7 dell’articolo 73 del Testo Unico sugli stupefacenti rappresenta un’attenuante speciale, pensata per incentivare la collaborazione post-delitto. Lo scopo principale è smantellare le reti criminali attraverso la cooperazione di chi, coinvolto in reati legati al traffico di stupefacenti, decide di collaborare con le autorità.

  • Obiettivo primario: favorire investigazioni più rapide ed efficaci.
  • Riduzione significativa della pena in caso di contributi concreti.

Questa norma è fondamentale in un contesto come quello italiano, caratterizzato dalla presenza di organizzazioni criminali radicate.


Quando si applica l’attenuante

La concessione dell’attenuante richiede:

  1. Collaborazione concreta e rilevante.
  2. Risultati tangibili, come l’interruzione di attività criminali o l’identificazione di complici.

Importanza della qualità della collaborazione

La giurisprudenza esclude collaborazioni superficiali o generiche. Per ottenere l’attenuante, il contributo deve essere:

  • Esaustivo: fornire informazioni dettagliate.
  • Utile: agevolare concretamente le indagini.
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