La ratio del comma 7, art. 73 del T.U. 309/90
Il comma 7 dell’articolo 73 del Testo Unico sugli stupefacenti rappresenta un’attenuante speciale, pensata per incentivare la collaborazione post-delitto. Lo scopo principale è smantellare le reti criminali attraverso la cooperazione di chi, coinvolto in reati legati al traffico di stupefacenti, decide di collaborare con le autorità.
- Obiettivo primario: favorire investigazioni più rapide ed efficaci.
- Riduzione significativa della pena in caso di contributi concreti.
Questa norma è fondamentale in un contesto come quello italiano, caratterizzato dalla presenza di organizzazioni criminali radicate.
Quando si applica l’attenuante
La concessione dell’attenuante richiede:
- Collaborazione concreta e rilevante.
- Risultati tangibili, come l’interruzione di attività criminali o l’identificazione di complici.
Importanza della qualità della collaborazione
La giurisprudenza esclude collaborazioni superficiali o generiche. Per ottenere l’attenuante, il contributo deve essere:
- Esaustivo: fornire informazioni dettagliate.
- Utile: agevolare concretamente le indagini.