Il Decreto n. 123/2023, noto come “Decreto Caivano”, rappresenta una risposta urgente e strutturata del Governo per fronteggiare la crescente incidenza del disagio giovanile, della povertà educativa e della criminalità minorile, con un forte accento sulla sicurezza pubblica, la protezione dei minori e l’uso del diritto penale per contrastare queste problematiche. Il provvedimento, convertito nella Legge n. 159/23, include una serie di misure preventive e sanzionatorie, nonché interventi socio-economici mirati a livello territoriale, in particolare nel comune di Caivano.
Disposizioni Penali Rilevanti
L’analisi di seguito si concentra sulle modifiche normative che impattano direttamente i professionisti del diritto penale, con un approfondimento particolare sull’articolo 3 del Decreto “Caivano”, che tratta delle misure di prevenzione.
Misure di Prevenzione a Tutela della Sicurezza Pubblica e Urbana: Art. 3
L’articolo 3 del Decreto “Caivano” modifica in maniera sostanziale il “decreto Minniti” (decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14), relativo al Divieto di Accesso alle Aree Urbane (DACUR), estendendo l’applicabilità e le sanzioni, in particolare per i minori.
1. Applicabilità ai Minori
- Estensione ai minori di età superiore ai 14 anni: Ora il divieto di accesso agli spazi urbani può riguardare anche i minori, con l’abolizione della necessità di convalida giudiziale per le misure aggravate.
- Obbligo di comunicazione al Procuratore della Repubblica: La legge ora prevede che qualsiasi misura restrittiva nei confronti di minori debba essere comunicata al Procuratore della Repubblica del tribunale per i minorenni competente per la residenza del minore.
2. Estensione del Divieto di Accesso
- Ambito di applicazione esteso: Il divieto di accesso non si limita più alla vendita o cessione di sostanze stupefacenti (come previsto originariamente dal decreto Minniti), ma si estende a tutti i reati previsti dall’art. 73 del Testo Unico sugli Stupefacenti. Inoltre, viene esteso anche a scuole, università, locali pubblici e altri luoghi, senza differenziazioni.
3. Misure Preventive Ampliate
- Nuove misure di prevenzione: Le misure preventive, come l’obbligo di presentazione presso la polizia, di rientrare a casa entro una certa ora, e di non allontanarsi dal comune di residenza, vengono ora applicate in tutti i casi in cui vi siano specifiche ragioni di pericolosità, senza necessità di una condanna definitiva.
4. Inasprimento delle Sanzioni
- Aumento delle pene: La pena per la violazione delle misure di prevenzione è stata notevolmente inasprita, passando dalla precedente reclusione da sei mesi a due anni e multa da 8.000 a 20.000 euro a una nuova pena che prevede da uno a tre anni di reclusione e una multa tra 10.000 e 24.000 euro.
5. Obbligo di Divieto per la Sospensione Condizionale della Pena
- Sospensione condizionale subordinata al divieto di accesso: In caso di reati legati alla vendita di stupefacenti in luoghi pubblici, la sospensione condizionale della pena potrà essere concessa solo se il giudice impone il divieto di accesso a tali locali, eliminando così la discrezionalità del giudice.
Modifiche al “Daspo Willy” (Art. 13-bis)
Il Decreto Caivano introduce anche modifiche al cosiddetto “Daspo Willy”, riguardante misure di prevenzione nei confronti di comportamenti violenti negli esercizi pubblici.
- Reati presupposto estesi: I reati presupposto, che giustificano l’applicazione del daspo, sono ora estesi al porto di armi o oggetti atti ad offendere e alla resistenza a pubblico ufficiale.
- Durata del divieto: La durata del divieto può variare da uno a tre anni, con l’obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia che può arrivare fino a due anni.
- Inasprimento delle pene: Le pene per la violazione del divieto sono state aumentate, passando da una reclusione da sei mesi a due anni e una multa da 8.000 a 20.000 euro, a una reclusione da uno a tre anni e una multa da 10.000 a 24.000 euro.
Conclusioni
Il Decreto Caivano introduce misure fortemente incentrate sulla prevenzione e sul contrasto alla criminalità minorile e alla sicurezza urbana, utilizzando strumenti di diritto penale che ampliano l’ambito di applicazione delle misure preventive (come il DASPO urbano) e inaspriscono le sanzioni. Le modifiche introdotte pongono sfide interpretative per il penalista, in particolare per quanto riguarda l’applicazione delle nuove misure preventive ai minori e l’ampliamento dei reati che giustificano l’imposizione di restrizioni.
Il professionista del diritto penale dovrà quindi affrontare nuove dinamiche di responsabilità e misure restrittive, oltre a dover valutare le implicazioni di queste modifiche sia per i suoi clienti che per la difesa in sede penale.