Pronto intervento:

Operativi 24/24 e e 365/365

Whatsapp:

+39 335 705 9564

L’Aggravante dell’Ingente Quantità di Stupefacenti nell’Art. 80

L’Articolo 80, comma 2, del Testo Unico sugli stupefacenti (DPR 309/1990) prevede un aumento delle pene per i reati che coinvolgono quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope. Questo incremento riflette la volontà legislativa di contrastare duramente il traffico di droga, soprattutto quando la pericolosità della sostanza è aumentata da alterazioni che ne potenziano gli effetti.

Normativa sull’Ingente Quantità di Stupefacenti

Secondo il comma 2 dell’Art. 80 TU 309/90, se un reato riguarda una quantità considerevole di stupefacenti, la pena può aumentare dalla metà a due terzi. Nei casi più gravi, come per i reati descritti nei commi 1, 2 e 3 dell’Art. 73, la pena può raggiungere i 30 anni di reclusione, specialmente quando le sostanze sono mescolate o alterate per aumentarne la pericolosità.

Approccio Punitivo del DPR 309/90:


Il legislatore adotta un approccio particolarmente severo per scoraggiare il traffico di droghe su larga scala. L’incremento sanzionatorio evidenzia l’obiettivo di contrastare l’espansione del mercato degli stupefacenti e protegge la salute pubblica da droghe altamente pericolose.

La Giurisprudenza sull’Aggravante dell’Ingente Quantità

La questione dell'”ingente quantità” è stata affrontata dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con la sentenza n. 14722 del 2020, che ha confermato la soglia dei 2 kg di principio attivo per la cannabis come criterio per determinare la quantità ingente. Questo limite era già stato stabilito dalla sentenza Biondi del 2012 e continua a costituire un punto di riferimento per la giurisprudenza italiana.

Sentenza Biondi e la Soglia dei 2 kg:


Nel 2012, le Sezioni Unite hanno stabilito un criterio quantitativo preciso, identificando nei 2 kg di principio attivo per la cannabis (hashish e marijuana) la soglia oltre la quale si applica l’aggravante dell’ingente quantità. Questo criterio ha portato maggiore certezza del diritto, riducendo la discrezionalità nell’applicazione delle pene.

Controversie sul Riconoscimento della Cannabis come Droga “Leggera”

Sia nella sentenza del 2012 che in quella del 2020, si fa riferimento alla cannabis come “droga leggera”. Tuttavia, la natura della cannabis come sostanza “leggera” è stata messa in discussione da molti esperti, che sottolineano i danni psico-fisici associati al THC, il principio attivo della cannabis.

Danni Psico-Fisici della Cannabis:


Il THC è noto per avere effetti dannosi sull’equilibrio psicologico e la salute mentale dell’assuntore, in particolare con l’uso prolungato. Alcuni sostengono che la cannabis possa agire come “trampolino” per sostanze più pericolose, come eroina e cocaina, e ritengono che il termine “droga leggera” sia inadeguato per descrivere le potenziali conseguenze.

Conclusioni sull’Applicazione dell’Aggravante per Ingente Quantità di Stupefacenti

L’Art. 80 del TU 309/90 e le relative interpretazioni giurisprudenziali dimostrano l’impegno del legislatore e della giurisprudenza a punire severamente i reati che coinvolgono grandi quantità di stupefacenti. Se da un lato il limite di 2 kg stabilisce un criterio numerico chiaro per la cannabis, dall’altro le discussioni sulla pericolosità della sostanza continuano a influenzare l’applicazione della legge.

Condividi l'articolo:

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *