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La Sentenza della Corte Costituzionale: Riduzione della Pena per Spaccio di Cocaina

La Corte d’Appello di Trieste, con un’ordinanza emessa il 17 marzo 2017, ha sollevato delle questioni di legittimità costituzionale riguardanti le pene previste per il reato di spaccio di cocaina. Queste questioni riguardano l’articolo 73, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 309/90, che stabilisce le sanzioni per il traffico di sostanze stupefacenti. La Corte d’Appello ha evidenziato che questa disposizione prevede una pena minima di otto anni di reclusione, anziché la precedente pena minima di sei anni, introdotta dall’articolo 4 bis del Decreto Legislativo 272/2005, il quale, a sua volta, era stato dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 32 del 2014 della Corte Costituzionale.

Il Principio della Riserva di Legge e la Questionabile Modifica delle Pene

Inizialmente, l’ordinanza della Corte d’Appello solleva la questione della violazione del principio della riserva di legge in materia penale, sancito dall’articolo 25, comma II, della Costituzione italiana. Questo principio stabilisce che solo il legislatore ha l’autorità per aumentare le sanzioni penali. La modifica che ha portato all’innalzamento della pena minima da sei a otto anni è stata introdotta a seguito della sentenza costituzionale n. 32 del 2014, e la Corte d’Appello ritiene che questa modifica sia in contrasto con l’articolo 25 della Costituzione.

Tuttavia, la Corte Costituzionale ha respinto questa questione, sostenendo che le decisioni prese dalla Corte Costituzionale stessa non possono essere oggetto di impugnazione. Pertanto, questa questione rappresenta un tentativo improprio di contestare la sentenza costituzionale n. 32 del 2014.

Irregolarità nella Determinazione delle Pene

La Corte d’Appello ha inoltre sollevato il problema dell’irragionevolezza delle pene previste dall’articolo 73, comma 1, del DPR 309/90 per i reati legati alle “droghe pesanti”. Questa irragionevolezza emerge quando si confronta il trattamento sanzionatorio per questi reati con quello previsto per i reati legati alle “droghe leggere” e per i reati di lieve entità.

Disparità tra Pene per Droghe Pesanti, Droghe Leggere e Reati di Lieve Entità

Il giudice rimettente ha sottolineato che la distinzione tra le diverse categorie di reati legati alle droghe (pesanti e leggere) e i reati di lieve entità non è chiara. Tuttavia, le differenze nelle pene sono notevoli. Ad esempio, la pena minima per i reati di droghe pesanti è di otto anni di reclusione, mentre per i reati di droghe leggere è di due a sei anni. Per i reati di lieve entità, la pena varia da sei mesi a quattro anni. Questa disparità è stata considerata irragionevole e contraria all’articolo 3 della Costituzione italiana, che garantisce l’uguaglianza di trattamento.

Proporzionalità e Scopo Rieducativo della Pena

La Corte d’Appello ha anche sollevato la questione della violazione dei principi di proporzionalità e del principio di colpevolezza e di necessaria finalizzazione rieducativa della pena, sanciti dagli articoli 3 e 27 della Costituzione. La pena deve essere proporzionata alla gravità del reato e mirare alla rieducazione del condannato.

La Corte Costituzionale ha ritenuto ammissibili e fondate queste questioni, poiché una pena ingiustificatamente severa viola sia il principio di proporzionalità della pena che quello della finalità rieducativa.

L’Evolutiva Normativa sulle Pene per Droga

La Corte Costituzionale ha sottolineato che l’evoluzione legislativa e giurisprudenziale ha creato una differenza significativa nel trattamento sanzionatorio tra i reati di droghe pesanti, droghe leggere e reati di lieve entità. Questa disparità è emersa a seguito delle modifiche legislative che hanno eliminato la distinzione tra droghe pesanti e leggere, e successivamente l’introduzione di una normativa che ha ridotto le pene per i reati di lieve entità.

La Giustezza della Pena di Sei Anni

La Corte Costituzionale ha sostenuto che la pena di sei anni di reclusione è stata indicata ripetutamente dal legislatore come adeguata ai reati situati in una “zona grigia” tra le fattispecie ordinarie e quelle lievi. Pertanto, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 73, comma 1, del DPR 309/90 nella parte in cui prevede una pena minima di otto anni anziché sei.

In sintesi, la Corte Costituzionale ha ritenuto che la disparità nelle pene per i reati legati alle droghe fosse irragionevole e contraria ai principi costituzionali di uguaglianza, proporzionalità e rieducazione della pena. Pertanto, la pena di sei anni di reclusione è stata ripristinata come adeguata per questi reati.

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