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Invio di Stupefacenti secondo l’Art. 73

L’invio di stupefacenti rappresenta una delle modalità di diffusione delle droghe punibile dall’Art. 73 del Testo Unico 309/90. Questa condotta si configura quando il reo trasferisce la droga utilizzando mezzi di spedizione come posta o corrieri privati.

Cosa si Intende per Invio di Stupefacenti?

L’invio di stupefacenti comprende tutte le modalità di trasferimento della droga attraverso servizi postali o corrieri privati. Il reato si configura nel momento in cui la sostanza è affidata al mezzo di spedizione, anche senza consegna fisica al destinatario.

La Differenza tra Invio e Altri Reati di Trasferimento

A differenza del trasporto diretto, l’invio implica l’utilizzo di terzi per il trasferimento della sostanza. Questa distinzione è importante per identificare la responsabilità del reo nel trasferimento illecito.

Sanzioni per l’Invio di Stupefacenti

Le sanzioni per l’invio di stupefacenti sono severe e dipendono dal tipo di sostanza e dalla quantità inviata. L’Art. 73 TU 309/90 stabilisce pene elevate per chiunque utilizzi mezzi di spedizione per diffondere sostanze illecite.

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