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Fabbricazione di Sostanze Stupefacenti: Definizione e Implicazioni Legali nell’Art. 73 TU 309/90

La fabbricazione di sostanze stupefacenti, regolata dall’Art. 73 del Testo Unico 309/90, si riferisce alla preparazione di droghe attraverso processi chimici o sintetici. Questa condotta è punita severamente dalla legge, poiché include sia la produzione di droghe vegetali che sintetiche.

Cosa Significa Fabbricazione di Stupefacenti?

Il termine “fabbricazione” si distingue dalla produzione, in quanto riguarda i processi chimici e sintetici utilizzati per preparare le droghe. Secondo l’Art. 32 TU 309/90, la fabbricazione include operazioni come estrazione e trasformazione, che possono essere applicate sia a droghe sintetiche che a vegetali come l’oppio e la coca.

Differenza tra Fabbricazione e Produzione di Droghe

La produzione si concentra principalmente sulla raccolta e lavorazione di piante stupefacenti, mentre la fabbricazione copre le fasi chimiche che trasformano sostanze grezze in droghe utilizzabili. Questa distinzione è fondamentale per comprendere le diverse implicazioni legali delle due condotte.

Sanzioni per la Fabbricazione di Droghe

Le sanzioni per la fabbricazione di droghe sono tra le più severe previste dall’Art. 73 TU 309/90, a causa dell’impatto che questo processo ha sulla disponibilità di sostanze pericolose sul mercato illecito. Questo vale sia per le droghe sintetiche che vegetali.

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