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Associazione Finalizzata al Traffico di Stupefacenti

L’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti rappresenta uno dei reati più complessi e rilevanti del nostro ordinamento penale, disciplinata dall’articolo 74 del DPR 309/1990. Questo delitto, per la sua natura plurisoggettiva e organizzata, richiede un’analisi approfondita degli elementi costitutivi, delle differenze con altri reati associativi e delle interpretazioni giurisprudenziali che ne hanno definito i contorni. L’articolo mira a fornire un quadro esaustivo sulla normativa, la giurisprudenza e le implicazioni pratiche di questa fattispecie criminosa.

La Questione e il Contesto Giuridico

Il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è stato oggetto di analisi da parte del Tribunale del riesame di Reggio Calabria. Nel caso specifico, un indagato era accusato di promuovere e organizzare un gruppo criminale dedito al traffico di sostanze stupefacenti, rivestendo il ruolo di fornitore principale. La difesa contestava la configurazione del reato associativo, sostenendo che gli indizi raccolti fossero insufficienti e che mancasse una chiara distinzione tra il concorso eventuale e l’associazione ex articolo 74.

Il caso solleva una questione centrale nella giurisprudenza italiana: quali criteri devono essere soddisfatti per configurare un’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, distinguendola da altre forme di collaborazione criminale?

Decisione della Cassazione

La Cassazione, chiamata a pronunciarsi sul caso, ha annullato il provvedimento del Tribunale, sottolineando che il reato associativo richiede una partecipazione stabile e consapevole all’organizzazione criminale. Non basta la reiterazione di condotte di cessione di stupefacenti per configurare l’appartenenza a un’associazione. La Suprema Corte ha chiarito che devono emergere elementi concreti che dimostrino la volontà di contribuire alla struttura organizzata e alla realizzazione del fine comune del gruppo, come stabilito dalla giurisprudenza consolidata.

Secondo la Corte, è necessario accertare la stabilità del rapporto tra i membri, la continuità della fornitura e la consapevolezza del soggetto di far parte di un’organizzazione con un piano criminoso definito. L’assenza di tali elementi rende insufficiente la configurazione del reato di associazione.

Requisiti per Configurare l’Associazione Criminale

Per configurare un’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, è necessario soddisfare determinati requisiti oggettivi e soggettivi. Sul piano oggettivo, il vincolo associativo deve coinvolgere almeno tre persone e avere una struttura stabile, predisposta per perseguire un programma criminoso duraturo. Non è richiesta una sofisticata organizzazione, ma deve emergere un minimo livello di coordinamento tra i membri.

Sul piano soggettivo, è indispensabile che gli associati abbiano la consapevolezza di contribuire in modo significativo al raggiungimento degli obiettivi dell’organizzazione. Questa consapevolezza si traduce in un dolo specifico, rappresentato dalla volontà di partecipare stabilmente alla vita del sodalizio e di favorirne il piano criminoso.

Differenze con l’Art. 416 c.p.

L’articolo 74 del DPR 309/1990 si distingue dall’articolo 416 del codice penale, che disciplina l’associazione per delinquere. Mentre l’art. 416 c.p. punisce genericamente il vincolo associativo per la commissione di reati, l’art. 74 si concentra specificamente sul traffico di stupefacenti, configurandosi come norma speciale.

La giurisprudenza ha chiarito che, in presenza di un’associazione dedita esclusivamente al traffico di droga, non è possibile applicare contemporaneamente l’art. 416 c.p. grazie al principio di specialità. Tuttavia, se l’associazione ha obiettivi criminosi diversificati, è possibile configurare entrambi i reati.

Applicazione del Principio “Ne Bis in Idem”

Il principio del “ne bis in idem” vieta che un soggetto sia giudicato due volte per lo stesso fatto. Tuttavia, nel caso delle associazioni criminali, questo principio trova applicazione solo se i fatti contestati riguardano la stessa struttura organizzativa, gli stessi obiettivi e lo stesso periodo temporale.

La Corte di Cassazione ha stabilito che è possibile essere parte di più sodalizi criminali contemporaneamente, purché ciascuno presenti una propria autonomia organizzativa e operativa. Questo consente di perseguire penalmente un individuo per la partecipazione a più associazioni, evitando sovrapposizioni non giustificate.

Ruoli di Promotore, Capo e Organizzatore

L’articolo 74 distingue tra semplici partecipanti e ruoli apicali, come promotore, capo e organizzatore. Questi ultimi sono responsabili della pianificazione, gestione e direzione del sodalizio, e per questo sono soggetti a pene più severe.

La giurisprudenza ha sottolineato che i ruoli apicali devono essere essenziali per l’esistenza e il funzionamento dell’organizzazione. Le attività di un promotore o capo devono accrescere significativamente l’efficacia e la pericolosità del sodalizio, giustificando così un trattamento sanzionatorio più rigido.

Conclusioni

L’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è una fattispecie complessa che richiede un attento bilanciamento tra tutela preventiva e rispetto del principio di necessaria offensività. La giurisprudenza italiana ha contribuito a definire i confini di questo reato, chiarendo gli elementi oggettivi e soggettivi necessari per configurarlo.

Nonostante l’evoluzione normativa e giurisprudenziale, permangono questioni aperte, come il rapporto tra l’associazione ex art. 74 e il concorso eventuale nei reati, o l’applicazione del principio “ne bis in idem” nei casi di partecipazione a più sodalizi. Tuttavia, il quadro giuridico attuale offre strumenti sufficienti per contrastare efficacemente il fenomeno del traffico di droga, garantendo al contempo il rispetto dei diritti fondamentali degli imputati.

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