Pronto intervento:

Operativi 24/24 e e 365/365

Whatsapp:

+39 335 705 9564

Sospensione della pena e affidamento terapeutico

Due misure a confronto

La sospensione della pena e l’affidamento terapeutico sono entrambe misure pensate per sostenere i tossicodipendenti nel loro percorso di recupero, ma si differenziano per requisiti e finalità. Mentre la sospensione premia il completamento di un programma riabilitativo, l’affidamento terapeutico accompagna il soggetto durante il trattamento.

Origini e caratteristiche principali

L’affidamento terapeutico nasce come strumento di supporto per i tossicodipendenti che affrontano un programma presso strutture riconosciute. È concesso anche a chi si trova in uno stato attivo di dipendenza, dimostrando l’intento di intraprendere un percorso di recupero.

La sospensione della pena, invece, si rivolge a chi ha già concluso con successo il programma terapeutico. Questa differenza rende la sospensione una misura essenzialmente premiale, mentre l’affidamento ha una funzione rieducativa più ampia.

Criteri di applicazione

La scelta tra le due misure si basa su valutazioni specifiche. Il giudice considera la pericolosità sociale del condannato, l’affidabilità dimostrata e la possibilità di prevenire recidive. L’obiettivo è sempre favorire la riabilitazione, ma con modalità e tempistiche diverse.

Vantaggi e limiti

Entrambe le misure presentano vantaggi significativi. L’affidamento terapeutico offre un monitoraggio continuo durante il trattamento, garantendo un supporto costante. La sospensione, invece, premia chi ha già dimostrato il proprio impegno, riducendo il peso sul sistema carcerario. Tuttavia, le condizioni stringenti per accedere a queste misure limitano il numero di beneficiari.

Impatto delle riforme legislative

Le modifiche introdotte dalla legge n. 49/2006 hanno chiarito e rafforzato le condizioni di accesso, limitando la sovrapposizione tra le due misure. Questo cambiamento ha reso più chiaro il ruolo di ciascun istituto, pur sollevando alcune critiche per l’eccessiva rigidità dei requisiti.

Condividi l'articolo:

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *