Il Common Reporting Standard è un accordo del 2014 che elimina il “segreto bancario” e promuove lo scambio di informazioni finanziarie fra i governi di 52 paesi (che diventeranno 92 entro il 2018).
La collaborazione spontanea di questi paesi ha incentivato gli evasori ad aderire alla “voluntary disclosure“; che sfruttando tale norma possono “rivelare” capitali non dichiarati al fisco italiano senza incorrere in pesanti sanzioni.
Ma per chi non è intenzionato ad aderire alla “voluntary disclosure”, quali sono i paradisi fiscali affidabili nel 2018? Scopriamolo insieme…
l Common Reporting Standard ha mietuto vittime illustrissime tra il 2016 ed il 2017. Oltre alle già citate Svizzera e Cayman, hanno aderito anche Ecuador, Bermuda, le Isole di Man e Jersey, Gibilterra, Mauritius, Filippine, e ancora Barbados, Cile, Dominica, India, Niue, Seychelles, Uruguay, Trinidad e Tobago.
Per restare invece in orbita europea, Lichtenstein, Città del Vaticano, San Marino e Montecarlo si sono “redenti”, perdendo una buona fetta di “turismo” italiano votato al “risparmio”.
Ma non finisce qui! Sono tantissimi gli stati che hanno già manifestato interesse ad aderire nel 2018, tra questi: Andorra, Arabia Saudita, Australia, Bahamas, Belize, Brasile, Brunei, Canada, Cina, Costa Rica, Dar es Salaam, Grenada, Emirati Arabi, Hong Kong, Indonesia, Israele, Giappone, Isole Marshall, Macao, Malesia, Monaco, Nuova Zelanda, Qatar, Russia, Saint Kitts e Nevis, Santa Lucia, Saint Vincent e Grenadines, Samoa, Singapore, Sint Maarten, Turchia.
Sulla base di una classificazione dell’OCSE, esiste un elenco dei paradisi fiscali che ancora resistono nel 2018, molti dei quali definiti dalla Commissione Europea come “entità non cooperative per ciò che concerne le politiche fiscali”.
Si tratta di una classificazione dei paesi inseriti nella black list, in base alla tipologia di tassazione o regime adottato:
Ci sono molti modi di combattere l’evasione fiscale. Per fare uscire allo scoperto i furbetti (o i veri e propri ladri) lo Stato mette in campo strategie sempre più differenziate. Sul piano investigativo, e della deterrenza, si va dagli scontrini telematici e dai blitz delle Finanza, alla lente del nuovo redditometro e degli altri strumenti di accertamento induttivo del reddito. Si punta anche sulla tax compliance, pensando agli sconti per chi fa tornare i capitali con la volountary disclosure e ai premi per i contribuenti onesti.
Ma si inasprisce anche la repressione con un giro di vite sui reati tributari regolato in uno decreti attuativi dalla Legge di Riforma Fiscale, cd. Delega Fiscale, approvati dal Governo lo scorso 26 giugno 2015. Vediamo l’attuale regime in vigore e le novità introdotte della delega fiscale in merito ai reati tributari.
Naturalmente non tutti gli illeciti fiscali hanno la stessa gravità. Delle varie condotte tese a non pagare le tasse dovute – una task force del Governo ha identificato 19 profili di evasore – solo alcune sono considerate reati. La legge stabilisce quando un illecito è punibile con una sanzione amministrativa (ammenda) o penale (multa o carcere). E spesso la soglia è quantitativa: dipende cioè da quanto si evade. Un discorso a parte spetta poi all’elusione fiscale, la “zona grigia” in cui si usano le norme esistenti con il solo scopo di ridurre il carico fiscale.
Restando al campo dell’evasione, vediamo le principali condotte che configurano un reato penale e le relative sanzioni (la norma di riferimento è il Dlgs 74 del 2000, modificato dal Dl 138 del 2011 e ulteriormente ritoccato dal Dlgs. n. 158/2015).
Ricordiamo inoltre che in base al d.lgs. n. 8/2016, in vigore dal 6 febbraio 2016, il reato di omesso versamento dei contributi previdenziali è stato depenalizzato per i versamenti di importo inferiore a euro 10.000 annui.
Condotta: falsificazione delle dichiarazioni dei redditi o Iva inserendo elementi passivi fittizi (falsa fatturazione) o alterando le scritture contabili (per i soggetti obbligati). Il reato sussiste se:
Sanzione: reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni.
Condotta: dichiarazioni non veritiere al di fuori dei casi precedenti (senza un impianto fraudolento, ma comunque consapevolmente e volontariamente). Il reato sussiste se:
Sanzione: reclusione da 1 a 3 anni.
Condotta: mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi, Iva e anche del 770 entro 90 giorni dalla scadenza. Il reato sussiste se l’imposta evasa è superiore a 50mila euro (prima era 30mila).
Sanzione: reclusione da 1 a 3 anni.
Condotta: la soglia di punibilità è fissata a 250mila euro (era 50mila).
Condotta: emissione di fatture o ricevute per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l’evasione dell’imposta sui redditi o dell’Iva, a prescindere dall’utilizzazione o meno dei documenti falsi da parte del soggetto ricevente e dall’importo (prima la soglia di punibilità era di 196 mila euro).
Sanzioni: da 1 anno e 6 mesi a 6 anni.
Condotta: distruzione o occultamento di scritture contabili o altri documenti di cui è obbligatoria la conservazione per non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d’affari.
Sanzioni: reclusione da 6 mesi a 5 anni.
Si va in galera più facilmente
Per tutti questi reati non si applica la sospensione condizionale della pena se l’imposta evasa supera:
Evasori semplici
Occultamento parziale di reddito
Intestazioni fittizie
Documentazione fiscale falsa
Evasione “sofisticata” ed elusione fiscale
Omessi contributi
Mancata emissione di scontrino
Società fittizie
Frodi su Iva e dazi
Patrimoni all’estero
Affitti in nero
Detrazioni non spettanti
Finte Onlus
Frodi sulle accise
Tax planning aggressivo
Evasore totale
Frodi sulle ritenute
Transfer pricing
Gioco online abusivo
Società cartiere
Fuga di capitali
Case fantasma
Scommesse in nero
Giochi illegali
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